La riforma fiscale ha introdotto importanti novità in merito alla cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili. Ora, anche il depositario può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate la fine del proprio incarico, semplificando i processi e garantendo una corretta gestione fiscale. Ecco un ripasso della procedura e degli obblighi da rispettare.
Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate: inizio attività, variazioni e tenuta scritture contabili
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (“Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività”), un soggetto che inizia una attività di impresa, di arte o di una professione deve, entro trenta giorni, darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando, fra l’altro, il luogo o i luoghi dove sono tenute e conservate le proprie scritture contabili.
Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
- per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;
- il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
- per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà