La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sull’uso delle prove penali nel giudizio tributario, evidenziando che documenti e dichiarazioni raccolti durante indagini penali possono essere validi anche in contesti fiscali. Questo aspetto riguarda anche, come nel caso esaminato, chi gestisce una società senza una nomina formale, ma con un ruolo attivo e continuativo. La decisione implica che tali individui possano essere ritenuti direttamente responsabili delle violazioni fiscali. Scopriamo come queste novità possono influenzare le responsabilità e le sanzioni fiscali.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 26/7/2024 n. 20960, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di utilizzabilità delle prove acquisite nel processo penale nell’ambito del giudizio tributario, con particolare riferimento alla prova dello status di amministratore di fatto di una società.
Il caso: il valore delle prove penali nel processo tributario
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto, previa riunione, i ricorsi proposti avverso più avvisi di accertamento e relativi atti di contestazione di sanzioni.
La Commissione Tributaria Regionale, per quanto di interesse, aveva poi accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate relativamente alle posizioni dei soci, amministratori di fatto e autori delle violazioni della società di fatto, che, secondo l’Amministrazione, si celava, mediante interposizione soggettiva, dietro una cooperativa.
I contribuenti, peraltro, non avevano contestato il carattere fittizio del consorzio e dell’affiliata cooperativa, priva di scopo mutualistico e costituita per finalità di evasione, ma si erano limitati ad escludere la propria dolosa partecipazione nella stessa, quali soci occulti della società di fatto, ovvero quali autori delle violazioni finanziarie, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 269 del 2003.
Sulla base della documentazione extracontabile estratta dal personal computer utilizzato da una dipendente della cooperativa, delle mail scambiate tra i soggetti che gestivano la società e delle dichiarazioni testimoniali prodotte nel collegato processo penale, era stata così ricost