Due recenti sentenze della Corte di Cassazione, deliberate nella stessa udienza, hanno fornito, sulla scorta di motivazioni ampiamente condivisibili, e discostandosi in parte da alcuni propri precedenti, alcune importanti precisazioni in merito ai termini di accertamento e di riscossione della tassa automobilistica, o bollo auto.
Non è infrequente che i contribuenti ricevano cartelle, intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo di beni mobili registrati, fondati (anche o soltanto) sull’omesso pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, nota anche come bollo auto.
Prima di procedere al pagamento o a richieste di dilazione (che, secondo alcune pronunce, esprimono riconoscimento del debito e comportano l’interruzione della prescrizione), può essere opportuno verificare se possa essersi compiuta la prescrizione del bollo auto.
A tal fine, è importante sottolineare che l’omessa impugnazione di un’eventuale intimazione di pagamento notificata medio tempore non impedisce la declaratoria di prescrizione, in quanto si tratta di atto a impugnazione facoltativa e non obbligatoria.
Lo ha ricordato da ultimo la Corte di Cassazione che, in sede di impugnazione di un secondo avviso di intimazione, ha dichiarato la prescrizione di un debito verificatasi tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica di un primo avviso di intimazione, che il contribuente non aveva impugnato.