I nuovi criteri di collegamento in base ai quali una società o un ente giuridico in generale debba considerarsi a tutti gli effetti residente in Italia. L’attuazione della riforma in materia di fiscalità internazionale introduce due nuovi diversi parametri ai fini della determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche: sede legale e sede direzione effettiva.
Residenza fiscale di società ed enti nella riforma fiscale internazionale: le modifiche normative
La precedente formulazione del comma 3 dell’art. 73 del D.P.R. 22.12.1986, in vigore sino al 31 dicembre 2023, considerava residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta avessero:
- la sede legale, ovvero;
- la sede dell’amministrazione, ovvero;
- l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Con la riforma sono stati soppressi i riferimenti alla sede dell’amministrazione ed all’oggetto sociale.
Gli interventi, si legge nella Relazione tecnica, rappresentano un adeguamento alla prassi internazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di dare maggiore certezza giuridica.
L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 27.12.2023, prevede, a partire dal 1° gennaio 2024, che:
“…Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso…”.[1]
I tre criteri di collegamento ai fini della determinazione della residenza fiscale delle società e degli enti, dunque, sono tra loro alternativi:
- la sede legale nel territorio dello Stato;
- la sede di direzione effettiva;
- la gestione ordinaria in via principale.
La lett. b) dell’art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 209/2023, coordina altresì il testo del comma 5-ter, dell’art. 73, dedicato alla presunzione di esterovestizione, all’intervenuta rivisitazione dei criteri di collegamento per determinare la residenza fiscale eliminando il riferimento alla sede dell’amministrazione.
Come noto, la norma, dettata in materia di società controllate e collegate, trova applicazione con riferimento a società o enti esteri che:
– controllano direttamente, attraverso un vincolo partecipativo, società trust o enti residenti, caratterizzati dal requisito della commercialità;
– sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti o sono amministrati, in prevalenza, da persone residenti
A partire dal 1° gennaio 2024, l’inversione dell’onere della prova a favore dell’Amministrazione finanziaria considera…
“…residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del Codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
-
sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 primo comma, del Codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
-
sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestio