Per la concreta applicazione del bonus ZES unica, il Legislatore – a conoscenza forse di non poche frodi perpetrate in occasione dei similari bonus – ha ritenuto necessario il rilascio di una specifica certificazione da parte di un revisore legale.
In questo approfondimento è stata inserita anche una bozza della possibile certificazione, da adattare in base alle esigenze dei revisori interessati.
L’art. 16 del decreto legge n. 124/2023, in tema di credito d’imposta ZES Unica, non prevede nulla circa l’obbligo del rilascio di una certificazione; tuttavia, il comma 6 dello stesso articolo prevedeva l’emanazione di un decreto con il quale definire le modalità di accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del bonus.
Bonus ZES: gli adempimenti del revisore
Il conseguente decreto 17 maggio 2024, al comma 14 dell’art. 7, prevede quanto segue:
“Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).”
Nell’affidare l’incarico di predisporre la certificazione, non bisogna dimenticare i seguenti rilevanti aspetti:
- è sempre opportuno che il soggetto si accerti, mediante accesso sul sito, dell’iscrizione del revisore nella sezione A del registro tenuto dal MEF,
- il compenso per la certificazione, trattandosi di un fatto non prevedibile in fase di nomina, è generalmente escluso dall’ordinario compenso deliberato per la revisione legale del bilancio,
- nel caso di affidamento di incarico ad un revisore legale, valutare attentamente se in capo al proprio consulente