La recente riforma del contenzioso tributario ha chiarito le responsabilità in tema di onere della prova nel processo, enfatizzando l’importanza di un approccio più analitico e dettagliato. Nonostante la resistenza di certi orientamenti giurisprudenziali, ora si richiede che le prove siano circostanziate, non contraddittorie e sufficienti a supportare le pretese fiscali e le sanzioni. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, sostiene che nulla sia cambiato rispetto al passato, ma il legislatore intende eliminare i vantaggi non equi precedentemente concessi al fisco, promuovendo una maggiore equità processuale.
Il nuovo comma 5bis dell’art. 7, D. Lgs 546/1992 ha introdotto una versione letterale sull’onere della prova che senza più dubbi coordina il riparto della medesima nel processo tributario.
Tuttavia, persistono le ostruzioni giurisprudenziali alla rimozione dei privilegi e scorciatoie probatorie ad ausilio dell’azione di verifica.
Onere della prova: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Continuità normativa nel riparto della prova
Le Agenzie delle Entrate, in raccordo con l’indirizzo ermeneutico (per il momento isolato) espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31878 del 27/10/2022, sono solite a sottolineare negli atti impositivi che emettono e nelle successive memorie di costituzione in giudizio che, in ordine al riparto della prova, nulla sia mutato rispetto a come veniva intesa la dialettica indiziaria prima dell’introduzione del comma 5 bis, dell’art. 7, D. Lgs 546/1992, introdotto dalla legge 130/2022.
A tale riguardo appare utile dipartire dal confronto delle versioni letterali delle due norme: l’art. 2697 codice civile e l’indicato nuovo dettato normativo.
- Art. 2697 codice civile:
“Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
- Art. 7, comma 5bis, D.Lgs 546/1992:
“L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.”.