La riforma Fiscale riscrive anche le regole del regime “di favore” riservato ai lavoratori impatriati. Queste regole sostituiscono le vecchie disposizioni e introducono condizioni più stringenti per la qualificazione. Ecco cosa cambia dal 2024: la quantificazione dell’agevolazione, i casi in cui è applicabile, facendo particolare attenzione a distacchi e trasferimenti infragruppo.
Regime impatriati: le nuove regole 2024
La disciplina relativa al regime speciale dei lavoratori impatriati è stata riscritta per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 209/2023[1]), mentre per coloro che hanno trasferito la residenza in Italia negli anni precedenti e hanno chiesto l’applicazione dell’agevolazione continuiamo a fare riferimento all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
Periodo transitorio
Le disposizioni precedenti (art. 16 del D.Lgs 147/2015, e art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del DL 34/2019), che sono state abrogate, continuano tuttavia a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 (dell’art. 5, comma 9 del D.Lgs. 209/2023)
Quantificazione dell’agevolazione dal 1° gennaio 2024
In base al nuovo regime, i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (art. 2 TUIR) sono agevolati come segue:
- concorrono nella misura del 50% (cioè 50% esente da IRPEF) del loro ammontare alla formazione del reddito complessivo;
misura rafforzata:
la misura della tassazione è ridotta al 40% (cioè 60% esente da IRPEF) dell’ammontare dei redditi:-
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- qualora il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore;
ovvero - in caso di nascita (adozione) di un figlio (minore di età) durante il periodo di fruizione del regime, in tal caso il beneficio è utilizzato a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita (adozione) e per tutto il tempo residuo;a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime agevolato da parte del lavoratore, il figlio minore di età (il minore adottato) sia residente nel territorio dello Stato;
- qualora il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore;
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- entro il limite annuo di imponibile pari a 000 euro (oltre il quale si applica la tassazione ordinaria).
Condizioni soggettive per fruire dell’agevolazione (dal 1° gennaio 2024)
L’agevolazione è applicabile ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- i lavoratori (autonomi o dipendenti e assimilati) devono trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per un periodo minimo di 4 periodi d’imposta;
“se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi”;
- i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia “nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento” (in precedenza erano due);
sono però richiesti periodi di permanenza all’estero più lunghi se il lavoratore presta l’attività lavorativa in Italia in continuità con l’attività prestata all’estero – vedi infra; - l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia – sono agevolabili solo i redditi prodotti in Italia;
ovvero la residenza civilistica (“il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” art. 43 codice civile) o il domicilio fiscale (“il luogo in cui si sviluppano, in via