L’assenza della revisione determina il rifiuto del deposito del bilancio

Il registro imprese di Firenze sta rifiutando il deposito del bilancio al 31/12/2023 per le SRL che, pur avendone i requisiti, non hanno nominato il revisore e non hanno allegato la documentazione di revisione al bilancio. Tale posizione può ritenersi valida?

In un precedente contributo, abbiamo affrontato la illustrazione delle conseguenze della mancata nomina del revisore nelle srl obbligate. Una interpretazione corretta del conservatore del registro imprese di Firenze impedisce il deposito del bilancio alle Srl che non hanno nominato il revisore e allegato la documentazione relativa alla revisione per l’esercizio chiuso al 31/12/2023.

 

Bilancio depositato in assenza della revisione: cosa succede?

assenza revisione rifiuto deposito bilancioLa premessa a monte è stata che, a fronte della (prevedibile) inattività di numerose srl a nominare il revisore nel ricorso delle condizioni dimensionali, i Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi, inviando una lettera di sollecito; decorso un congruo periodo di tempo (non superiore a due mesi, secondo talune Conservatorie) senza ricevere riscontro, il Conservatore segnala il tutto ai competenti Tribunali.

 

La posizione del registro Imprese di Firenze

In tale indirizzo, tuttavia, fa eccezione la posizione del Conservatore del Registro delle imprese di Firenze, il quale va ben oltre il su descritto comportamento delle altre Conservatorie, arrivando a considerare non presentabile il relativo bilancio 2023, come emerge dalla comunicazione dello stesso a tutte le società che ad oggi, pur obbligate, non hanno adempiuto alla nomina. Nella comunicazione si rende noto infatti che il bilancio

“presentato in assenza di relazione dell’organo di controllo dovrà essere rifiutato”.

Una posizione decisamente rigida, che però non è “campata per aria”, essendo conseguenza della tesi giurisprudenziale per la quale la relazione del Collegio sindacale è da considerarsi un elemento costitutivo essenziale e prodromico al processo di formazione del bilancio, sicché la relativa assenza ne inficia la conformità rispetto al paradigma normativo e ne determina l’invalidità.

Un vizio nella formazione del bilancio che non rispetta i dettami degli artt. 2478-bis e 2429 codice civile determina l’annullabilità dello stesso, anche se a dire il vero non manca la tesi più severa, che ne ravvisa la nullità.

 

E se si nomina ora il revisore?

Se tale intenzione fosse confermata, resta la oggettiva difficoltà per un revisore nominato a seguito di rigetto del deposito della delibera, di redigere la propria relazione al bilancio 2023, non potendo svolgere gli adeguati controlli.

L’auspicio è che tale indirizzo venga attuato per i bilanci 2024, anche se è evidente che sarebbe opportuno che si uniformassero le varie conservatorie, in questo ma anche in altri comportamenti, posto che il principio per cui “ognuno fa come gli pare” non aiuta gli addetti ai lavori, e se una interpretazione è corretta lo deve essere per tutti e non solo per alcuni.

 

Danilo Sciuto

Venerdì 12 aprile 2024