Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche, le parti sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado?
Tali produzioni rimangono acquisite al fascicolo telematico d’ufficio e devono necessariamente essere esaminate dal giudice del gravame?
Secondo il Decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma fiscale, gli atti e i documenti del fascicolo telematico devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi?
Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo telematico d’ufficio e devono necessariamente esaminate dal giudice del gravame.
Gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisti al fascicolo d’ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell’ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente.
Risulta, pertanto, evidente la erroneità della decisione dei giudici territoriali, i quali hanno disatteso l’appello del contribuente sul presupposto che non risultavano presenti atti copia del decreto ingiuntivo e copia della sentenza del TAR, documenti, in realtà, costituenti parte integrante del fascicolo d’ufficio.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
Processo Tributario Telematico: il caso di Cassazione
Appello respinto per mancanza di prove: contribuente contesta la presenza dei documenti già nel fascicolo del giudizio di primo grado
Il giudice del gravame ha respinto l’appello del contribuente proposto contro una decisione del giudice di prima istanza, secondo cui tutte le eccezioni proposte erano rimaste sprovviste di prova, posto che, agli atti, non era stato possibi