La riforma fiscale del 2024 incentiva l’assunzione a tempo indeterminato, offrendo una maggiorazione deducibile del costo del personale. Questo vantaggio, per ora limitato al 2024, si applica a imprese e professionisti, con un occhio di riguardo per categorie svantaggiate, potenziando l’occupazione. Resta da vedere come le aziende sfrutteranno questa opportunità per rinnovare e ampliare i propri organici.
Effetti dell’incremento occupazionale sulle imposte sul reddito: alcune premesse
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216, di “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, con l’articolo 4, ha previsto per le imprese e gli esercenti arti e professioni, solo per il 2024, che il costo del personale relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, in base a determinate percentuali del costo riferibile all’incremento occupazionale.
In attesa del relativo decreto attuativo, previsto dal comma 6 del citato articolo 4, che dovrà stabilire le disposizioni attuative della maggiorazione, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie, diamo conto di quelli che sono gli aspetti sostanzialmente certi della la nuova agevolazione.
Contesto normativo: la legge delega di riforma e il decreto attuativo
La Legge delega n. 111 del 2023 ha previsto, i seguenti criteri direttivi rilevanti per l’imposizione sul reddito delle imprese:
- articolo 6, comma 1, lettera a), la “riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti – con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili- una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione”;
- articolo 9, comma 1, lettera g), di “rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022”.
In attesa della completa attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 14 agosto 2023, n. 111, e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, l’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 (di seguito “decreto legislativo”) introduce per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (di seguito, per semplicità, faremo riferimento ai soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare e, dunque, al periodo d’imposta 2024), ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
A fronte della previsione della maggiorazione del costo per il solo 2024, tuttavia, il decreto legislativo ha previsto, con all’articolo 5, l’abrogazione a regime dell’ACE. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è, infatti, abrogata la disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’art. 1, del D.L. n. 201/2011.
Resta ferma la possibilità di fruire, fino al loro totale esaurimento, delle eccedenze ACE pregresse maturate al 31 dicembre 2023.
Come si è detto, le disposizioni attuative della misura di favore, tra cui la fissazione della percentuale di ulteriore maggiorazione (rispetto al 20%) per le assunzioni di lavoratori “fragili” individuati dall’allegato al decreto legislativo, dovranno essere individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito “decreto attuativo”).
Chi può accedere all’agevolazione
La maggiorazione del costo del personale nuovo assunto a tempo indeterminato è riconosciuta:
- ai titolari di reddito d’impresa;
- agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Tra i soggetti titolari di redd<ito d’impresa rientrano:
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR (per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR la maggiorazione opera esclusivamente in relazione al reddito d<i impresa eventualmente conseguito);
- i soggetti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane;
- le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
- le società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR che esercitano attività d’impresa.
In virtù del fatto che il relativo reddito è considerato reddito d’impresa, è da ritenersi certo che le società tra professionisti (STP di cui all’articolo 10 della Legge n. 183 del 2011 e società tra avvocati, di cui all’articolo 4-bis della Legge n. 247 del 2012), nonostante l’esercizio della professione, rientrino tra questi soggetti beneficiari dell’agevolazione.
Con riferimento agli esercenti arti e professioni che svolgono