La maggiore imposta dovuta sulle importazioni, a seguito di revisione post accertamento doganale, può essere detratta dopo il pagamento del tributo, a prescindere dal momento in cui sia stata accettata la dichiarazione in Dogana.
IVA: i presupposti e il momento della detrazione
In linea generale, la detrazione dell’IVA sulle importazioni risulta detraibile, al ricorrere dei requisiti di legge[1], nel momento in cui il tributo diventa esigibile (articoli 19, comma 1, ultimo periodo e 6, comma 5, Dpr 633/1972) e il soggetto passivo provvede alla registrazione, nel registro degli acquisti, del prospetto di riepilogo contabile che l’Agenzia delle Dogane mette a disposizione (Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 417/2022; cfr. anche la circolare dell’agenzia delle Dogane 22/E/2022).
Circa l’esigibilità dell’imposta si deve far riferimento al momento in cui sorge l’obbligazione doganale (articolo 70, Direttiva 2006/112/Ce), ossia al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, Regolamento Ue 952/2013-CDU (in tal senso anche la circolare Ministero delle Finanze 19 dicembre 1984, n. 73).
Dopo l’aspetto sostanziale (nascita del diritto) occorre effettuare la registrazione del documento (aspetto formale).
La revisione dell’accertamento doganale
L’imposta assolta in dogana, però, può essere oggetto di revisione, per il tramite della revisione dell’accertamento doganale (articolo 173, Regolamento Ue 952/2013-CDU), che può essere operata d’ufficio o su istanza di parte.
In particolare, il comma 3 della disposizione citata prevede che, su richiesta del dichiarante, entro 3 anni dalla data di accettazione della dichiarazione in Dogana, la modifica della stessa…
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