Il 2023 è stato un esercizio di transizione che vede da un lato confermati alcuni provvedimenti emergenziali già vigenti negli anni precedenti e dall’altro alcune novità che entreranno in vigore dal 2024, ma con le quali bisogna avviare una adeguata programmazione.
Affrontiamo in questo intervento i temi della sospensione degli ammortamenti; la deroga ai criteri di valutazione per i titoli iscritti nell’attivo circolante; le modifiche alla disciplina delle perdite d’esercizio; la derivazione rafforzata su opzione per le micro imprese; le nuove soglie dimensionali per i bilanci delle imprese; l’OIC 34 dedicato alla rilevazione in bilancio dei ricavi…
La campagna bilanci 2024, relativa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2023, è ormai in pieno svolgimento negli uffici amministrativi dove amministratori, sindaci, revisori contabili, impiegati, commercialisti stanno procedendo alle operazioni di assestamento e chiusura dei conti.
Si tratta di fasi molto importanti nella vita amministrativa delle imprese che richiedono adeguate competenze tecniche, giuridiche e contabili. Il problema principale in questa fase è la scelta dei criteri di valutazione delle poste di bilancio, operazione che soggiace a regole civilistiche e contabili stabilite dal codice civile e principi contabili.
Anche le norme fiscali hanno il loro impatto sui conti di bilancio, attraverso la fiscalità corrente e differita.
La scelta dei criteri di valutazione vede da un lato i criteri di funzionamento che possono essere mantenuti solo se la società è in condizioni di “going concern” e dall’altro lo spettro dei criteri di liquidazione regolati da OIC 5, nei casi in cui le condizioni di funzionamento non siano più presenti.
E poi c’è il tema delle differenze normative che esistono tra il bilancio in forma ordinaria e il bilancio in forma abbreviata e quello previsto per le micro-imprese.
La presentazione del bilancio in forma ordinaria se supportato da una revisione legale dei conti consentirà di adottare le regole di derivazione fiscale rafforzata, con la conseguenza che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dalle regole civilistico-contabili varranno anche ai fini fiscali, con eliminazione del cosiddetto “doppio -binario”; negli altri casi di bilancio (vale a dire abbreviato e micro-imprese), la divergenza dei criteri di valutazione dovrà trovare regolazione con apposite variazioni fiscali da operare in sede di redazione del modello Redditi.
Lo scenario che si pres