Quali sono i rapporti fra la possibilità di accertamento con adesione senza esito positivo e la possibilità di definizione delle sanzioni tributarie? L’Agenzia Entrate propende per la facilitazione della definizione delle sanzioni, confermando la possibilità di pagare sanzioni ridotte prima dei 150 giorni dalla notifica, se l’adesione fallisce, e di impugnare la pretesa.
Recentemente l’Agenzia Entrate ha avuto l’occasione per riaffrontare le problematiche legate all’accertamento con adesione, e in particolare i rapporti con la definizione delle sanzioni.
La questione posta all’Agenzia Entrate: accertamento con adesione negativo e definizione delle sanzioni
Nel corso di Telefisco 2024 è stato chiesto di sapere se al termine del procedimento di adesione conclusosi negativamente, il contribuente possa pagare il giorno precedente alla scadenza dei 150 giorni le sanzioni ridotte e impugnare la sola pretesa.
Per le Entrate la risposta è affermativa.
“La questione è già stata oggetto di chiarimenti da parte dell’amministrazione, sia in occasione di precedenti edizioni di incontri con la stampa specializzata che in documenti di prassi amministrativa (cfr. circolare n. 25/E del 19/06/2012, paragrafo 9.3)”.
Il vigente art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, prevede:
- al comma 1, l’obbligatorietà della contestuale irrogazione delle sanzioni collegate al tributo nell’atto impositivo;
- al comma 2, la possibilità di definire, in modo agevolato e entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le sole sanzioni, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Stante il rinvio ai termini di proposizione del ricorso operato dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997…
…“anche nell’ipotesi in cui il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente, il contribuente può definire le sanzioni in modo agevolato, ovvero nella misura ridotta, a condizione che effettui il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.
Nell’ipotesi prospettata nel quesito, pertanto, entro il termine di 150 giorni (60+90) dalla notifica dell’avviso di accertamento (fatto salvo l’ulteriore periodo de