La chiusura d’esercizio è foriera di un maggiore impegno da parte dei commercialisti che sono chiamati a completare le scritture contabili al fine di redigere il bilancio d’esercizio, tenendo presente anche le indicazioni dell’organo volitivo dell’impresa.
L’utilità dei principi contabili per le scritture di assestamento
Occorre evidenziare i principi contabili come base ovvero come fonte delle scritture contabili di assestamento.
I principi contabili sono stati studiati e approfonditi dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità).
In base alla L. 11 agosto 2014, n. 116 l’OIC é l’Istituto nazionale per i principi contabili ed:
“emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”.
La Relazione Illustrativa al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, dichiara che i principi contabili nazionali emanati dall’OIC:
- costituiscono: “la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili”;
- disciplinano “la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l’attualizzazione”.
L’individuazione dei principi contabili
Per il riconoscimento fiscale della gerarchia delle fonti a cui attingere istruzioni, quando i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici [si veda il predetto parag. 4 del Ruolo dell’OIC, del principio contabile nazionale n. 11/2018 (Documento 23/03/2018, n. 11)], l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 15 maggio 2018, n. 37/E, ha riconosciuto la valenza fiscale del criterio espresso dal ridetto Principio contabile n. 11/2018.
Infatti, detta Risoluzione n. 37/2018, con riferimento all’art. 83, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Di seguito, TUIR), ha ricordato che:
“(…) per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile …… valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai (…) princìpi contabili“.
Si riportano, nell’Allegato B, le possibili definizioni dei principi contabi