Il risarcimento dei danni dal professionista al cliente è un costo?

Il risarcimento danni versato dal professionista al cliente è deducibile dal reddito di lavoro autonomo? Si tratta di un dubbio ricorrente a cui cerchiamo di offrire una risposta concreta.

Solo chi non lavora non sbaglia, è risaputo. Quando l’errore compiuto si riflette “nella tasca” del cliente, tuttavia, ha un sapore assai amaro da digerire, sicché capita che egli ne chieda, giudizialmente o extragiudizialmente, il risarcimento al proprio professionista di fiducia.

 

I casi di assicurazione obbligatoria del professionista

risarcimento danni professionistaPer il commercialista è d’altronde obbligatoria la stipula di un contratto assicurativo che tuteli da un lato dall’impatto economico di danni che possono essere anche importanti, e dall’altro il cliente, che ha così la garanzia del ristoro in caso di sinistri professionali.

Ma non sempre il danno viene coperto dall’assicurazione; è il caso del professionista che, dinanzi ad un danno del cliente, preferisce pagare di tasca propria senza tirare in ballo l’assicurazione.

 

Il risarcimento danni è un costo deducibile per il professionista?

Un dubbio ricorrente, in tal caso, è se il risarcimento del danno costituisca o meno un costo deducibile dal reddito del professionista. Questo perché, sotto tale rimborso stanno delle sanzioni, la cui deduzione da sempre è stata negata sia dall’Agenzia delle Entrate, sia da taluna giurisprudenza.

Tralasciando ogni commento sulle motivazioni di tale presunta indeducibilità (ma non senza rinviare a quanto già espresso in altro contributo del sottoscritto, assai datato nel tempo ma tuttora valido), ci soffermiamo dunque sugli aspetti fiscali di tali risarcimenti.

Partiamo, come sempre, dalla norma.

 

Cosa dice il TUIR?

Il risarcimento dei danni corrisposto dal professionista ai clienti non viene disciplinato specificamente nell’articolo 54 del Tuir, sicché esso soggiace alla regola generale del comma 1, in base alla quale il reddito professionale è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.

Nella dizione in corsivo sta il principio dell’inerenza, in base al quale la spesa sostenuta è deducibile:

  • se attiene alla sfera professionale (an), e
  • nella misura in cui essa sia inerente (quantum).

Come già succede nell’ambito del reddito di impresa, quindi, anche nell’ambito del reddito di lavoro autonomo il requisito dell’inerenza assume ampi contorni, per cui le spese vanno correlate all’attività nel suo complesso, senza che vi sia un rigido rapporto di causa-effetto con i singoli compensi. Alla luce di tali considerazioni, le somme in questione possono essere considerate inerenti all’attività professionale.

 

La DRE dell’Emilia Romagna si è espressa a favore

A favore della loro deducibilità si è pronunziato addirittura l’Erario, nell’anno 2000, con la DRE per l’Emilia Romagna, con riferimento al caso di indennità risarcitorie corrisposte dall’esercente arti e professioni, per fatti colposi a lui imputabili nell’esercizio della propria attività professionale e configuranti la manifestazione economica del rischio inerente l’attività stessa.

Almeno su tale aspetto, dunque, si può dire che non vi sono contrasti tra norma e pensiero di giurisprudenza e prassi; roba rara di questi tempi!

 

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Danilo Sciuto

Lunedì 15 Gennaio 2023