Partendo dal ricorso di un notaio sull’imposta di registro contestata per un finanziamento soci enunciato in sede di verbale assembleare, approfondiamo la tematica dell’imposta dovuta sui finanziamenti soci concordati anche oralmente ed enunciati in atti successivi. La Cassazione pare sorridere ai contribuenti.
La delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l’imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta di registro, anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l’imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo.
Il caso: imposta di registro su finanziamento soci enunciato nel verbale e responsabilità del notaio
La Corte di Cassazione ha chiarito un rilevante aspetto in tema di imposizione di registro, con particolare riferimento alla delibera di aumento di capitale tramite imputazione di finanziamento soci.
Nel caso di specie, il notaio aveva impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’imposta di registro in relazione ad un finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare della società, lamentando la violazione degli artt. 10 e 57 del d.P.R. n