A partire dal 5 gennaio 2024, si applicano nuove regole alle impugnazioni fiscali. In generale, è vietato introdurre nuove prove, ma esistono eccezioni per le cosiddette prove indispensabili. Viene fornita una definizione delle cosiddette “prove indispensabili”, e i giudici le valutano in base alla situazione attuale del caso; alcuni documenti non possono essere introdotti in appello se avrebbero potuto essere presentati nel processo iniziale; in appello è possibile presentare ulteriori motivi, in particolare se nuovi documenti rivelano difetti nelle azioni contestate.
Tutto questo mira a semplificare il processo di appello consentendo allo stesso tempo delle eccezioni.
Per effetto dell’art. 4 comma 2 del D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, a decorrere dagli appelli notificati dal 5 gennaio 2024 si applica il nuovo art. 58 del D.lgs. 546/92, che statuisce un nuovo regime processuale delle nuove prove, dei nuovi documenti e dei motivi aggiunti in appello[1].
La novella normativa richiede di chiarire quali sono le prove nuove e quali sono le condizioni per poter produrre nuove prove e nuovi documenti in appello.
Processo di appello: i compiti del giudice tributario
Essa mira a consolidare l’assunto secondo cui il giudice tributario di appello deve rivalutare, semplicemente, i fatti e gli atti del primo grado.
Essa scaturisce dal principio di lealtà processuale, che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese. Il fisco può depositare in appello la prova di notifica dell’atto presupposto e dell’atto conseguenziale (atti impugnati)?
È possibile depositare in appello procure alle liti, deleghe di firma e prove di avvenute notifiche dell’atto impugnato, che erano producibili in primo grado?
È possibile la proposizione di motivi aggiunti nel giudizio tributario di secondo grado?
Novella normativa
Per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024 non sono ammessi nuovi mezzi di prova ed è vietato produrre nuovi documenti salvo specifiche eccezioni[2] (il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile).
La produzione di nuovi documenti (es: documenti relativi al merito della causa) è ammissibile solo se c’è specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda indispensabile in ragione dello sviluppo assunto dal processo.
Se vengono prodotti in appello nuovi documenti, può profilarsi la necessità di acquisire un mezzo probatorio in grado di dimostrare l’inattendibilità dei fatti emergenti dalle prove documentali prodotte in giudizio dalla controparte.
Eccezioni
Resta comunque eccezionalmente[3] ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità[4] ai fini della decisione ovvero in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a c