In questo articolo vediamo quando il contributo va assoggettato ad IVA e segnaliamo la principale giurisprudenza comunitaria ed una esegesi della prassi dell'Agenzia delle Entrate.
La disciplina IVA dei contributi pubblici trova come principale riferimento la normativa comunitaria (Direttiva 2006/112/CE) secondo la quale una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso e quindi è da ritenersi imponibile soltanto quando tra l'autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche.
Dunque nel caso in cui un soggetto percepisca un contributo pubblico dovrà sempre indagare se esista o meno una correlazione fra l’attività finanziata e l’elargizione di denaro poiché il contributo assume rilevanza Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere. In caso contrario la rilevanza Iva del contributo è esclusa.
Trattamento IVA dei contributi pubblici: i presupposti applicativi
L’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’Iva è definito dalla normativa comunitaria in modo ampio (art. 2 e 73 della Direttiva 2006/112/CE)
In particolare, secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE, e configura, pertanto, un’operazione imponibile,
“soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (...); ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (Corte di Giustizia UE, sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04, sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93, sentenza 5 luglio 2018, C-544/16).
In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva può essere escluso, ai sensi della normativa europea, solo qualora non si ravv