Errore nella comunicazione di cessione del credito da superbonus: la procedura per il riversamento delle somme

di Federico Gavioli

Pubblicato il 3 ottobre 2023

Vediamo come sanare un errore nella comunicazione di cessione del credito da superbonus ed effettuare il riversamento delle relative somme. E' possibile riversare l'importo dell'indebita detrazione ceduta al fine di precostituire il credito a disposizione dell'utilizzo del cessionario.

errore comunicazione cessione credito superbonusL'assenza dei requisiti previsti dalla normativa che ha introdotto il superbonus di cui al decreto legge 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio, determina il recupero dell'ammontare della detrazione indebitamente fruita ­ anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito ­ maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell'agevolazione fiscale; risponde di tale violazione anche il cessionario ma solo nell'ipotesi di concorso con dolo o colpa grave

 

Il caso: errore nella comunicazione di cessione del credito da superbonus

Nell’ipotesi di interventi edilizi che hanno determinato un credito di imposta, il cedente che ha riscontrato degli errori nel credito ceduto e l’istituto di credito cessionario non può annullare l’accettazione del bonus; è compito del cedente riversare le somme tramite modello F24.

Con la risposta a interpello n. 440, del 28 settembre 2023, in tema di superbonus, l'Agenzia delle Entrate ricorda che (cfr. circolare 23 giugno 2022, n. 23/E) i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall'art. 121, del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

 

Il quesito oggetto di interpello

Un soggetto istante nel porre una istanza all’Agenzia delle Entrate evidenzia di aver commissionato la realizzazione, sull'immobile di cui è proprietaria, di alcuni interventi che conferiscono il diritto a beneficiare della detrazione fiscale del 110% (cosiddetto superbonus).

L’istante dopo aver riassunto tutto l’iter dei lavori evidenzia che i crediti non spettanti inerenti il 1° SAL, che sono stati oggetto di cessione ad una società, ammontano a quasi 18 mila euro.

Al fine di "sanare" l'errore commesso risultano inapplicabili alla fattispecie prospettata le indicazioni fornite con la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, dell’Agenzia delle Entrate poiché le operazioni di cessione, a seguito di esame da parte di una società di revisione, si sono ormai concluse da tempo con l'erogazione dei crediti e la validazione finale.

L'istituto di credito cessionario si trova, dunque, nell'impossibilità di annullare l'accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette e, quindi, di ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione.

Il soggetto istante chie