L'integrazione o la modificazione in aumento dell'originario avviso di accertamento determina una nuova pretesa tributaria rispetto a quella originaria. La modifica (per effetto di autotutela) in diminuzione, invece, non integra una nuova pretesa tributaria, ma si risolve in una mera riduzione di quella originaria.
L'atto adottato in via di autotutela parziale non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente, a meno che la diminuzione dell'imponibile trovi causa non in un mero ricalcolo quantitativo, ma incida invece sugli elementi strutturali dell’avviso.
La Cassazione sull'impugnabilità dell'autotutela in diminuzione o parziale
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25515 del 31 agosto 2023, si è espressa in tema di impugnabilità dell’autotutela in diminuzione, o autotutela parziale.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento, con il quale veniva rideterminato il reddito in base a metodo sintetico ai sensi del Dpr. n. 29 settembre 1973 n. 600, art. 38, commi 4, 5, e 6.
Nelle more dei termini per l'impugnaz