Il Trattamento di fine rapporto (Tfr), come noto, spetta esclusivamente alla risoluzione del contratto, a prescinderne dalla causa.
In questo contributo facciamo il punto sulle deroghe a questo principio consistenti nell’acconto e nell’anticipo del TFR.
Quali sono le differenze sostanziali tra le due procedure e quali i casi in cui vi si può ricorrere?
Il rapporto di lavoro dipendente è, come noto, un contratto a prestazioni corrispettive dove, a fronte della prestazione svolta dal lavoratore, questi matura il diritto a ricevere un compenso da parte dell’azienda.
Di norma, la retribuzione maturata dall’interessato gli viene corrisposta al termine del corrispondente periodo di paga, nella maggior parte dei casi coincidente con il singolo mese, in ragione del numero di ore lavorate e / o di assenze comunque retribuite.
Fanno eccezione a questo principio una serie di voci retributive che, anziché essere corrisposte immediatamente, come appena descritto, vengono posticipate ad un momento successivo.
Un primo esempio sono le mensilità aggiuntive, quali tredicesima ed eventuale quattordicesima, riconosciute un’unica volta nel corso dell’anno o, in caso di cessazione del rapporto, nel cedolino di competenza dell’ultimo mese in forza.
Un altro esempio è il Trattamento di fine rapporto (Tfr) che, lo dice la denominazione stessa, spetta esclusivamente alla risoluzione