A seguito di autorizzazione della Commissione UE, l’INPS fornisce le opportune istruzioni di dettaglio per la fruizione dello sgravio contributivo totale per l’assunzione/trasformazione per giovani under 36.
La Legge di Bilancio 2021, Legge 178/2020, con l’articolo 1, comma 10, introduce un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta per i datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età alla data dell’assunzione e che non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con alcun datore di lavoro.
Tale esonero permette di ottenere uno sgravio totale dei contributi fino a un limite massimo di 6.000 annui, per un periodo pari a 36 mesi, che può essere innalzato fino a 48 mesi laddove tale evento sia accaduto in una delle Regioni del Mezzogiorno.
Con la Legge di Bilancio 2023, Legge 197/2022, l’articolo 1, comma 297, prevede che tali disposizioni si applichino anche per le assunzioni effettuate nell’anno 2023 (prima era previsto per i soli anni 2021 e 2022), elevando però il limite annuo di esonero contributivo a 8.000 anziché 6.000.
Tale esonero è però subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
Ciò significa che affinché tale sgravio sia operativo, è necessario che la Commissione dia il proprio parere positivo; senza approfondire quanto stabilito dal precedente Temporary Framework, si sottolinea che la Commissione Europea ha autorizzato tale misura il 19 giugno 2023, con la decisione C (2023) 4061 Final, che vale per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
Per tale ragione, l’Istituto