Anche in assenza di presentazione della dichiarazione annuale il giudice può dunque verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione Iva, anche sulla base della prova presuntiva desunta dalla complessiva documentazione prodotta dalla contribuente, laddove, per esempio, il riconoscimento del credito Iva sia già avvenuto in sede di omologazione di concordato preventivo.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di onere della prova ai fini del riconoscimento di un credito Iva.
Il caso: disconoscimento di credito IVA
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale era stato accertato un maggiore imponibile IVA a seguito del disconoscimento di un credito IVA, avendo la società omesso di presentare, per quell'anno, la dichiarazione IVA annuale e non avendo esibito le relative fatture.
I giudici di merito avevano in particolare annullato l'atto impositivo perché la documentazione versata in atti, che confermava la sussistenza del detto credito, era stata verificata da professionisti esterni e dal Tribunale, che aveva omologato il concordato preventivo proposto dalla società.
La mancata esibizione delle fatture ricevute
La mancata esibizione delle fatture, secondo la Commissione Tributaria Regionale era del resto dipesa da eventi di forza maggiore, non potendosi comu