I soggetti iscritti alla gestione IVS e alla gestione separata sono tenuti al versamento del saldo 2022 e dell’acconto 2023 dei contributi previdenziali nei termini fissati per il versamento delle imposte sui redditi così come derivanti dal Modello Redditi 2023 PF, ovverosia entro il prossimo 20.07.2023 (recentemente prorogato con un comunicato stampa del MEF) ovvero entro il 31.07.2023, con la maggiorazione dello 0,40%.
Saldo e primo acconto dei contributi Inps: ambiti di applicazione
Entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi, ovverosia 20 luglio 2023 (oppure 31.07.2023 con maggiorazione 0,40%), va effettuato anche il versamento del saldo 2022 e primo acconto 2023 dei contributi Inps dovuti da parte di:
- artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone e/o srl);
- lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
A tal fine si rammenta che:
- per i soci di S.r.l., anche se non in regime di trasparenza, la determinazione della base imponibile IVS dipende dal tipo di partecipazione detenuta nella medesima società da parte del socio: pertanto, se il socio apporta solo capitale (e non lavoro) deriva “reddito di capitale” (che non concorre all’imponibile previdenziale) mentre se apporta lavoro e capitale e/o solo lavoro deriva “reddito d’impresa”, che, viceversa, concorre all’imponibile previdenziale.
- per i soci di S.n.c./S.a.s. deriva sempre un “reddito d’impresa” (a prescindere dall’apporto o meno di lavoro) che concorre all’imponibile previdenziale;
- il socio e amministratore di S.r.l. è tenuto all’iscrizione alla gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e abitualità dell’attività), nonché all’iscrizione alla gestione separata Inps per il reddito derivante dall’attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.01.2012, n. 15; in merito l’Inps, nella Circolare 14.05.2013, n. 78, ha precisato che per un soggetto esercente due attività di cui una soggetta alla gestione separata e l’altra iscrivibile alla gestione IVS, l’obbligo di contribuzione a tale gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza;
- la perdita conseguita da una S.r.l. non in regime di trasparenza rimane in capo alla società che beneficia del riporto della stessa negli anni successivi: pertanto, non può essere utilizzata dal socio in “compensazione” di altri redditi;
- l’attività di mera locazione di immobili in proprietà, quale attività “di gestione passiva”, come affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 11.02.2013, n. 3145, non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla gestione IVS.
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