La Corte di Cassazione nell’Ordinanza 10 ottobre 2022 n. 29415 torna a ribadire che la fondamentale prerogativa della neutralità dell’IVA interdice che nel caso di omessa dichiarazione, il credito IVA non possa essere compensato nelle liquidazioni periodiche del periodo d’imposta successivo, nel caso esso sia comprovato dal regolare assolvimento degli obblighi contabili e da regolari versamenti periodici.
Appare opportuno ripercorrere le tappe giurisprudenziali più significative sulla questione che, vista la ricorrenza delle pronunce, evidentemente stenta ad affermarsi in modo definitivo nel procedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Credito IVA con dichiarazione omessa: un po' di giurisprudenza
A tale proposito si deve dipartire dagli orientamenti interpretativi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15063 del 25 ottobre 2002.
La Sezione tributaria nel rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, con l’ordinanza 10 maggio-22 settembre 2000, n. 850, precisò che il principio della irretrattabilità della dichiarazione tributaria doveva essere coordinato con il diritto del contribuente a vedersi raccordato il quantum dell’obbligazione tributaria a quanto previsto per legge e (così testualmente)
“questo perché la dichiarazione non costituisce la fonte dell’obbligo tributario, che deriva solo dalla corretta e obiettiva applicazione della legge”.
La dichiarazione tributaria, lungi dall’essere identificabile come la fonte costitutiva dell’obbligazione tributaria, perseg