Anche in caso di pregresso accertamento con adesione, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza consente l’integrazione o la modificazione dell’avviso anche quelli che, al momento dell’adozione dello stesso, erano noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’atto.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 24/4/2023, n. 10817, ha chiarito quali sono i presupposti in presenza dei quali l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento integrativo anche in caso di pregressa adesione.
Il caso: accertamento integrativo dopo un accertamento con adesione
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze che avevano accolto i ricorsi proposti da una società contro avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA, anni di imposta 2005-2006.
La Commissione Tributaria Regionale osservava, in particolare, che, essendo state le annualità in contestazione previamente definite con accertamenti con adesione, non sussistevano i presupposti per emettere gli atti impositivi impugnati e che comunque le movimentazioni bancarie poste alla base degli atti impugnati non erano riferibili alla società contribuente.
Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso