La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 24/4/2023, n. 10817, ha chiarito quali sono i presupposti in presenza dei quali l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento integrativo anche in caso di pregressa adesione.
Il caso: accertamento integrativo dopo un accertamento con adesione
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze che avevano accolto i ricorsi proposti da una società contro avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA, anni di imposta 2005-2006.
La Commissione Tributaria Regionale osservava, in particolare, che, essendo state le annualità in contestazione previamente definite con accertamenti con adesione, non sussistevano i presupposti per emettere gli atti impositivi impugnati e che comunque le movimentazioni bancarie poste alla base degli atti impugnati non erano riferibili alla società contribuente.
Avverso la decisione l'Agenzia delle Entrate proponev