I soggetti passivi IVA che hanno optato per l’applicazione del regime del One Stop Shop (in sigla, Oss), nella versione “Ue” o “non Ue”, sono tenuti a riepilogare le operazioni - effettuate nell’ambito del medesimo regime agevolato - con cadenza trimestrale.
L’obbligo viene assolto inviando telematicamente una dichiarazione all’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di identificazione.
Quindi, un operatore economico italiano, avente una partita Iva italiana, invierà la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (provvedimento 168315/2021).
La dichiarazione deve riportare l’ammontare delle operazioni effettuate nel trimestre al netto dell’IVA, le aliquote applicate e l’ammontare dell’imposta spettante a ciascuno Stato membro.
Regime OSS: termini di trasmissione (e di versamento)
La trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre (solare) di riferimento.
Entro il medesimo termine va effettuato il versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate (prestazioni B2C effettuate verso consumatori di altri Paesi Ue,