Torniamo sulle indagini finanziarie e sulle possibilità di prova contraria del contribuente: i finanziamenti erogati o rimborsati da un familiare, nel caso in esame il fratello, come vanno provati?
La Corte di Cassazione torna ad affrontare la problematica relativa alla prova nell’ambito delle indagini finanziarie.
Il caso di Cassazione: indagini bancarie per accertamento IRPEF
Un contribuente ricorre per la cassazione della sentenza dell’allora CTR della Lombardia, che in una controversia su impugnazione di avviso di un accertamento per Irpef anno 2007, emesso a seguito di indagini bancarie, ne ha respinto l’appello.
I giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso, ritenendo che le parziali giustificazioni con le quali il contribuente chiedeva la riduzione della pretesa fiscale (in quanto parte dei versamenti derivavano da finanziamenti del fratello, altri da rimborsi di finanziamenti effettuati in precedenza e da versamenti in contanti derivati da giroconti e bonifici) non fossero idonee a superare le presunzioni poste a base dell’atto impugnato.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non fornita una prova idonea a superare la presunzione legale sulla riferibilità dei movimenti bancari a operazioni imponibili (in relazione al finanziamento del fratello, in quanto la documentazione – consistente nella matrice degli assegni e schede contabili bancarie senza una dettagliata indicazione dei beneficiari – non era considerata idonea ad attestare la correlazione con i versamenti effettuati; quanto ai finanziamenti nei confronti di una Srl, la documentazione bancaria non indicava i motivi di dette movimentazioni).
Il parere della Corte
Per la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza dei giudici di appello è rispettosa dei principi sulla ripartizione dell’on