Durante l’attività di impresa, capita di dover ricorrere alla distruzione di beni aziendali, siano essi beni strumentali o merce.
Le motivazioni possono essere le più disparate, ma principalmente vanno ricercate nella obsolescenza e/o inutilizzabilità dei beni dovuta a vetustà, danneggiamenti accidentali, usura ecc…
La distruzione dei beni aziendali soggiace ad una procedura che consente di superare una presunzione tributaria per cui si considerano ceduti, i beni acquistati dall’imprenditore non rinvenuti nei luoghi in cui questi esercita la propria attività.
Riportiamo di seguito il disposto dell’art. 53 comma 1 del DPR 633/1972:
“Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi:
- sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
- sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.”
La presunzione di cui sopra si applica nei confronti di