Viene quindi esaminato il diritto alla detrazione nei casi di errore di fatturazione, e soprattutto le cautele da adottare.
Un caso di IVA erroneamente addebitata: il quesito
Una società riceve una fattura da un fornitore datata 31 dicembre 2022. La data di ricezione è 31 dicembre 2022.
In luogo del corrispettivo di 100, il documento riporta il valore di 120. Sul prezzo viene applicata l’Iva, con aliquota al 22%.
Ci si chiede se:
- può detrarre l’Iva esposta in fattura, anche se addebitata (sul prezzo di 120) in misura eccedente a quanto effettivamente dovuto (sul prezzo di 100) nel mese di dicembre;
- la mancata annotazione della fattura nel mese di dicembre determini il venir meno della possibilità di esercitare il diritto alla detrazione;
- è opportuno che attenda l’arrivo della nota di credito, prontamente richiesta al fornitore;
- una volta ricevuta la nota di credito, possa esercitare il diritto alla detrazione e computare l’imposta a debito (quella della nota di variazione) oppure se, non avendo registrato la fattura nel mese di dicembre, si trovi ad aver perso il diritto alla detrazione e nello stesso tempo ad essere a debito di Iva per via del ricevimento della nota di variazione.
Risposta
La risposta richiede di ripercorrere alcuni concetti – forniti dalle norme e dalla giurisprudenza - relativi alla detrazione dell’Iva.
Detrazione delle fatture di fine anno
Relativamente alle fatture emesse nei primi 11 mesi dell’anno, l’Iva è detraibile nel periodo in cui l’imposta diviene esigibile (articolo 19, comma 1, ultimo periodo, Dpr 633/1972; articolo 6, comma 5, stesso Decreto) anche se la fattura è ricevuta i primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione/in cui l’imposta diviene esigibile (art. 1, comma 1, ultimo periodo, Dpr 23 marzo 1998, n. 100).
Però, relativamente alle fattura datate dicembre e ricevute l’anno successivo, la detrazione è ammessa nel periodo di ricezione del documento (circolare Agenzia Entrate 1/E/2018)[1].
Si veda anche l’articolo 14, DL 119/2018.
Esempi:
Si propongono due casi - caso a) e caso b) – i quali si distinguono in funzione del momento di ricezione del documento (entro il medesimo anno in cui l’operazione si considera effettuata – caso a) – ovvero nell’anno successivo – caso b) -).
Caso a1)
Fattura di acquisto datata 30 settembre anno X (la data si riferisce al momento di effettuazione dell’operazione; cfr. Cm 14/E/2019, paragrafo 3.1) e pervenuta il 2 ottobre anno X: la detrazione può essere esercitata nel mese di settembre anno X (mese in cui è avvenuta l’esigibilità dell’imposta, in quanto la fattura è pervenuta entro 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si considera effettuata).
Sul punto si ricorda che l’articolo 179, Direttiva 2006/112/Ce stabilisce che, in linea di principio, la detrazione è «immediata»[2] ossia «che il diritto alla detrazione va esercitato nel periodo in cui è sorto ossia nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile» (CM 1/E/2018, punti 1.2 e 1.4);