Detrazione dell’IVA erroneamente addebitata

di Claudio Sabbatini

Pubblicato il 7 febbraio 2023

Si analizza il caso di una fattura emessa a dicembre 2022 e ricevuta nel medesimo periodo d'imposta, recante un’IVA più alta di quella effettivamente dovuta.
Viene quindi esaminato il diritto alla detrazione nei casi di errore di fatturazione, e soprattutto le cautele da adottare.

Un caso di IVA erroneamente addebitata: il quesito

detrazione iva erroneamente addebitataUna società riceve una fattura da un fornitore datata 31 dicembre 2022. La data di ricezione è 31 dicembre 2022.

In luogo del corrispettivo di 100, il documento riporta il valore di 120. Sul prezzo viene applicata l’Iva, con aliquota al 22%.

Ci si chiede se:

  • può detrarre l’Iva esposta in fattura, anche se addebitata (sul prezzo di 120) in misura eccedente a quanto effettivamente dovuto (sul prezzo di 100) nel mese di dicembre;
     
  • la mancata annotazione della fattura nel mese di dicembre determini il venir meno della possibilità di esercitare il diritto alla detrazione;
     
  • è opportuno che attenda l’arrivo della nota di credito, prontamente richiesta al fornitore;
     
  • una volta ricevuta la nota di credito, possa esercitare il diritto alla detrazione e computare l’imposta a debito (quella della nota di variazione) oppure se, non avendo registrato la fattura nel mese di dicembre, si trovi ad aver perso il diritto alla detrazione e nello stesso tempo ad essere a debito di Iva per via del ricevimento della nota di variazione.

 

Risposta

La risposta richiede di ripercorrere alcuni concetti – forniti dalle norme e dalla giurisprudenza - relativi alla detrazione dell’Iva.

 

Detrazione delle fatture di fine anno

Relativamente alle fatture emesse nei primi 11 mesi dell’anno, l’Iva è detraibile nel periodo in cui l’imposta diviene esigibile (articolo 19, comma 1, ultimo periodo, Dpr 633/1972; articolo 6, comma 5, stesso Decreto) anche se la fattura è ricevuta i primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione/in cui l’imposta diviene esigibile (art. 1, comma 1, ultimo periodo, Dpr 23 marzo 1998, n. 100).

Però, relativamente alle fattura datate dicembre e ricevute l’anno successivo, la detrazione è ammessa nel periodo di ricezione del documento (circolare Agenzia Entrate 1/E/2018)[1].

Si veda anche l’articolo 14, DL 119/2018.

 

Esempi:

Si propongono due casi - caso a) e caso b) – i quali si distinguono in funzione del momento di ricezione del documento (entro il medesimo anno in cui l’operazione si considera effettuata – caso a) – ovvero nell’anno successivo – caso b) -).

 

Caso a1)

Fattura di acquisto datata 30 settembre anno X (la data si riferisce al momento di effettuazione dell’operazione; cfr. Cm 14/E/2019, paragrafo 3.1) e pervenuta il 2 ottobre anno X: la detrazione può essere esercitata nel mese di settembre anno X (mese in cui è avvenuta l’esigibilità dell’imposta, in quanto la fattura è pervenuta entro 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si considera effettuata).

Sul punto si ricorda che l’articolo 179, Direttiva 2006/112/Ce stabilisce che, in linea di principio, la detrazione è «immediata»[2] ossia «che il diritto alla detrazione va esercitato nel periodo in cui è sorto ossia nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile» (CM 1/E/2018, punti 1.2 e 1.4);