Possono ritenersi compatibili le agevolazioni per le attività insediate nelle Zone Economiche Speciali (ZES) col credito d’imposta per chi acquisisce beni strumentali nuovi?
Oltre alle agevolazioni connesse ai contratti di sviluppo, le imprese ubicate nelle ZES – Zone Economiche Speciali (e nelle ZLS – Zone Logistiche Semplificate) possono usufruire anche di tutte le altre agevolazioni per gli investimenti (di tipo fiscale o non fiscale e comunque per investimenti che non hanno beneficiato del credito di imposta per le ZES o delle agevolazioni finanziarie derivanti dai contratti di sviluppo), creditizie o relative al costo del lavoro in essere nel nostro paese.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello n. 332 del 2022, ha chiarito che, per quanto riguarda i beni strumentali acquisiti da imprese insediate nelle ZES possono cumulare il credito di imposta specifico per esse previsto con quello per l’acquisto di beni strumentali nuovi previsto dal commi da 1051 a 1058-ter dell’art. 1 della Legge n. 178 del 2020 (Legge di stabilità per il 2021) purché il beneficio complessivo non superi il costo di acquisto del bene.
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi
Questo credito d’imposta spetta alle imprese di qualsiasi settore economico che non abbiano in corso una procedura concorsuale per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato Italiano a partire dal 16 Novembre 2020.
Beni strumentali di cui all’allegato A
Eccettuate alcune tipologie di questo credit