Come noto, la peculiarità della prelazione consiste nel porre un vincolo sul soggetto che si renderà acquirente della partecipazione alienata.
La clausola della prelazione interagisce con nesso diretto sul modello sociale favorendo una tendenziale stabilità degli assetti proprietari, rafforzando in tal modo nella SRL le sue caratteristiche personalistiche, le quali fondano le dinamiche organizzative sulla centralità della persona del socio e non sul suo investimento finanziario.
Clausola di prelazione nelle SRL
La clausola della prelazione inserita nel documento costitutivo di una SRL partecipa della sua disciplina e del governo del fenomeno imprenditoriale da essa intrapreso, favorendo la permanenza di una medesima aggregazione sociale e degli intenti di mercato originariamente decisi.
Trattasi nella sostanza di una regola organizzativa, la cui modifica assumibile a maggioranza, consente il diritto di recesso al socio che decide di non condividerla.
Le conseguenze della violazione della clausola di prelazione
In ordine alle conseguenze che possono essere fatte derivare dalla violazione della prelazione sulla validità e/o efficacia del trasferimento delle partecipazioni, ed in particolare in merito alla tutela del socio pretermesso a cui non è stato consentito di esercitare il relativo diritto e di consolidare la quota partecipativa già detenuta, si registrano in dottrina posizioni non univoche.
Secondo una prima lettura interpretativa il vincolo della prelazione avrebbe valore reale e non meramente obbligatorio e tale prerogativa genererebbe un vincolo di indisponibilità delle partecipazioni sociali, che determinerebbe l’invalidità del trasferimento per impossibilità dell’oggetto del contratto di cessione.
Secondo, invece, un’altra ricostruzione interpretativa, maggiormente condivisa, la prelazione non costituisce un divieto di vendita delle partecipazioni, limitandosi la clausola statutaria ad imporre il rispetto di