Il Decreto Aiuti quater ha prorogato il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022.
Risulta così spettante anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta per imprese “energivore” e “non energivore” e per imprese “gasivore” e “non gasivore”, sulle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale consumati a fronte dell’incremento del relativo costo.
Il Decreto ha poi prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale utilizzare o cedere i crediti spettanti per il terzo e quarto trimestre 2022.
Le proroghe dei bonus energetici
Il legislatore, nell’ambito di una serie di recenti decreti
– D.L. n. 4/2022,
– D.L. n. 17/2022,
– D.L. 21/2022,
– D.L. n. 50/2022 e
– D.L. n. 115/2022, (cd. “Decreto Aiuti-bis”),
ha introdotto dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel primo, nel secondo e nel terzo trimestre 2022.
Da ultimo il legislatore distinguendo sempre tra imprese “energivore”/“non energivore” e tra imprese “gasivore”/“non gasivore”:
- con il D.L. n. 144/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-ter”), ha esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute nei mesi di Ottobre e Novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari da considerare “non energivori”;
- con l’art. 1 del D.L. n. 176/2022 (“Decreto Aiuti-quater”) ha prorogato l’aiuto anche al mese di dicembre 2022, a parità di condizioni (requisiti richiesti ed aliquota agevolativa applicabile).
Argomenti trattati:
- Credito imposta per il consumo di energia elettrica
- Credito imposta per il consumo di gas naturale
- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
- Trattamento fiscale
- Riepilogo bonus energetici
- Attestazione delle spese da parte del fornitore
- Utilizzo dei crediti
- Cedibilità dei crediti
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Credito imposta per il consumo di energia elettrica
Imprese energivore
Le imprese energivore corrispondono a quella che alternativamente (Circolare 13/E/2022):
- operano nei settori indicati nell’All. 3 alle Linee guida CE alla L. europea 2017 e nell’All. 5 alle citate Linee guida CE e possiede un VAL (indice di intensità elettrica) non inferiore al 20%;
- sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2022) dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
A favore di tali imprese “energivore”:
- il credito d’imposta sui consumi effettivi (riferiti alla sola componente energia elettrica);
- è pari al 40% (in luogo del 25% previsto sul 3° trimestre) della relativa spesa sostenuta nei mesi di Ottobre e Novembre 2022.
Analogamente a quanto previsto in precedenza, l’impresa deve presentare il seguente requisito soggettivo (anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa):
costo per kW/h del 3° trimestre 2022 > costo per kW/h del 3° trimestre 2019
dove il citato costo per kWh va assunto al netto delle imposte e di eventuali sussidi ed è riferito alla sola componente energia elettrica addebitata dal fornitore.
L’art. 1, comma 1 del D.L. 176/2022, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
L’art. 1, comma 1, DL n. 144/2022, riconosce il beneficio anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).