I pannelli fotovoltaici possono essere inseriti in un impianto più complesso oppure essere integrati negli edifici.
La distinzione risulta essere rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione prevista per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Affrontiamo il tema dell’ambito oggettivo dell’agevolazione disciplinata dall’art. 1, comma 1051-1063, legge 30.12.2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha riformulato quella precedentemente prevista dall’art. 1, comma 184-197, legge 160/2019 in relazione al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Prima della “trasformazione” del beneficio in credito d’imposta, la misura di favore consentiva di fruire di un super-ammortamento o di un iper-ammortamento (legge 208/2015).
Nella sostanza, la ratio delle diverse misure si pongono in continuità tra di loro, per cui i chiarimenti ancorché forniti in passato per un’agevolazione si ritengono applicabili anche alle altre.
Nello specifico andremo a vedere se gli investimenti consistenti nella realizzazione di impianti fotovoltaici godono dell’agevolazione sopra citata.
Impianti fotovoltaici e fabbricati
Diciamo subito che il credito d’imposta Industria 4.0 non spetta per gli immobili in generale[1].
Ma, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 30.3.2017 n. 4/E (pur in relazione al super e iper-ammortamento, agevolazioni oggi sostituite con il credito d’imposta), fermo restando che gli investimenti in fabbricati e costruzioni non sono agevolabili ai fini del credito d’imposta, con riguardo agli impianti fotovoltaici ed eolici (che tipicamente si presentano come un bene unitario composto da una componente di fabbricato ed una impiantistica) è stata riconosciuta l’agevolabilità delle componenti di natura impiantistica alla luce della norma in materia catastale concernente i c.d. “imbullonati” (art. 1 comma 21 della L. 208/2015), tale per cui, ai fini della determinazione, tramite stima diretta, della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (i.e. categorie catastali D ed E) sono da escludere i macchinari, i congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
In tale occasione, alla luce di quanto sopra, pertanto, sono stati ammessi al beneficio fiscale, a titolo esemplificativo, i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzione (in quanto rientrerebbero nel novero dei fabbricati) e gli aerogeneratori (ovverosia le turbine eoliche).
Vanno invece esclusi dall’agevolazione le componenti immobiliari ed edili posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare, che, a titolo esemplificativo, possono essere:
- per gli impianti fotovoltaici, il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformaz