Secondo acconto imposte 2022: scadenza al 30 novembre 2022

Come di consueto, entro la data del 30 novembre 2022 va versata la seconda (o unica) rata degli acconti 2022 relativi alle imposte IRPEF, IRES, IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE) e all’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e per i contribuenti forfetari.
Facciamo il punto su questa importante scadenza.

Il calcolo del secondo acconto imposte 2022: metodi e tabelle

secondo acconto imposte 2022Ai fini del calcolo degli acconti resta sempre fatta salva la possibilità per il Contribuente di adottare per il calcolo degli acconti 2022 il metodo previsionale in luogo del metodo storico tenendo in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell’acconto portano all’applicazione delle sanzioni nella misura del 30% della maggiore imposta dovuta.

E’ possibile tuttavia usufruire del ravvedimento operoso prima dell’invio di atti accertativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Tabella pratica calcolo acconto IRPEF metodo storico

MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO) FINO EURO 51,65

NON DOVUTO ACCONTO

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MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO) DA EURO 52 AD EURO 257,52

ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA

PERCENTUALE 100%

MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO) DA EURO 257,52 IN POI

ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE

1 RATA 40% DEL RIGO RN 34

 

2 RATA 60 % RIGO RN 34

Nota: per i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva o prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA, indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva o oggettiva con ricavi/compensi non superiori al limite di euro 5.164.569 (compresi i contribuenti che partecipano a soggetti trasparenti, soci di studi associati e collaboratori di imprese familiari) l’acconto è dovuto in due rate di pari importo (si applica il 50%).

 

Tabella pratica calcolo acconto IRES

MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN28 UNICO ENC FINO EURO 20,66

NON DOVUTO ACCONTO

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MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN 28 REDDITI ENC DA EURO 20,67 A EURO 257,52

ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA

PERCENTUALE 100%

MODELLO REDDITI SC RIGO RN 17 O RIGO RN 28 REDDITI ENC DA EURO 257,52 IN POI

ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE

1 RATA 40,00%

 

2 RATA 60,0 %

Nota: per i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva o prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA, indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva o oggettiva con ricavi/compensi non superiori al limite di euro 5.164.569 l’acconto è dovuto in due rate di pari importo (si applica il 50%).

 

Tabella pratica calcolo acconto cedolare secca metodo storico

NUOVO QUADRO RIGO LC 1 FINO EURO 51,65

NON DOVUTO ACCONTO

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 NUOVO QUADRO RIGO LC 1 DA EURO 52 AD EURO 257,52

ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA

PERCENTUALE 100 %.

NUOVO QUADRO RIGO LC 1 DA EURO 257,52 IN POI

ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE

1 RATA 38 % (40% DEL 100 %)

 

2 RATA 57% (60% DEL 100 %)

Nota: la misura dell’acconto è del 100% e anche per la cedolare secca i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva o prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA, indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva o oggettiva con ricavi/compensi non superiori al limite di euro 5.164.569 (compresi i contribuenti che partecipano a soggetti trasparenti, soci di studi associati e collaboratori di imprese familiari) devono versare l’acconto in due rate di pari importo (si applica il 50%).

Nel caso in cui la cedolare secca trova applicazione per la prima volta nel periodo 2022 l’acconto d’imposta non è dovuto; in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca nel 2022 non occorre ricalcolare l’acconto IRPEF e l’acconto per la cedolare secca non è dovuto.

 

Calcolo acconto IRAP metodo storico

L’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% sia che si tratti di persone fisiche che di società.

Valgono pertanto le tabelle previste per l’IRPEF e per l’Ires e pertanto l’acconto non è dovuto se l’importo di rigo IR 21 non supera euro 51,65 per le persone fisiche e società di persone e euro 20,66 per i soggetti IRES (anche nel caso di specie per i soggetti ISA l’acconto va versato in due rate del 50%),

Nota: come disposto dalla Legge n. 208/2015, sono esclusi da IRAP i seguenti soggetti:

  1. produttori agricoli con attività rientrante nei limiti dell’art. 32 del Tuir (rimangono soggetti se eccedono tali limiti);
     
  2. cooperative / consorzi che forniscono servizi nel settore della selvicoltura (art. 8 D. lgs n. 227/2001) ovvero cooperative agricole che effettuano la manipolazione/conservazione/trasformazione e alienazione di prodotti agricoli (o di animali) conferiti prevalentemente dei soci;
     
  3. cooperative che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci e cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l’uso esclusivo di navi di categoria 3 o 4 o la pesca in acque interne.

Ai fini del calcolo dell’acconto IRAP occorre tenere anche in considerazione l’aumento dell’aliquota previsto per le Regioni in disavanzo sanitario unitamente alle riduzioni/maggiorazioni delle delibere regionali.

Inoltre l’art. 1, comma 8, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha introdotto, a decorrere dal 2022, l’esonero IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali (ditte individuali, aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari, esercenti attività di lavoro autonomo).

L’esclusione non trova applicazione in caso di esercizio dell’attività in forma associata e l’esonero opera con riferimento all’IRAP 2022.

 

Calcolo acconto 2022: contribuenti che adottano il regime dei minimi e il regime forfettario

I soggetti che nel 2021 hanno usufruito del regime dei minimi e che hanno continuato tale regime anche nel 2022 devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con la percentuale prevista del 100% se il rigo specifico del quadro LM supera i 52 euro (fino ad euro 51,65 acconto non dovuto, da euro 52 ad euro 257,52 acconto in unica rata, oltre euro 258 in due rate).

Nota: i contribuenti in regime dei minimi nel 2021 che sono fuoriusciti a decorrere dal 2022 e che hanno adottano in tale anno il regime FORFETARIO devono versare l’acconto 2022 dell’ imposta sostitutiva con il metodo storico (codici tributi 1793/1794).

Anche i soggetti che hanno scelto il regime forfetario nel 2021 e vi proseguono nel 2022 devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (15% – 5% se startup) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF (è possibile applicare il criterio storico o il criterio previsionale).

I soggetti invece che sono diventati forfettari nel 2022 e che provenivano dal regime di calcolo ordinario per l’anno 2021 non devono versare l’acconto relativo all’imposta sostitutiva per l’assenza del reddito di riferimento.

Nel caso di contribuente che si trovava nel 2021 in regime forfettario e che dal 2022 è transitato nel regime ordinario si ritiene consigliabile versare gli acconti in base al reddito forfetario (tributo 1790) indicando l’importo versato nel quadro RN 38 del modello redditi di riferimento.

 

Acconti IVIE E IVAFE

L’acconto è dovuto se il rigo RW7 (IVIE) supera euro 51,65; ovvero se il rigo RW6 (IVAFE) supera sempre lo stesso importo e le regole sono le medesime previste per l’imposta IRPEF:

  1. acconto in unica soluzione fino ad euro 257,52 o in due rate (40% e 60%) se superiore ai 258 euro.

 

La rideterminazione obbligatoria dell’acconto storico

Fatto salvo il caso di optare per il calcolo degli acconti con il metodo previsionale occorre tenere in considerazione che per i soggetti che procedono con il calcolo dell’acconto con il metodo storico è d’obbligo procedere al ricalcolo degli acconti nei seguenti casi:

  • Deduzione per distributori di Carburante:

    la Legge n. 183-2011 ha introdotto una specifica deduzione forfettaria per i distributori di carburante sulla base del “volume d’affari” come stabilito dal Decreto-legge n. 69-2013 (bonus che va in relazione ai litri erogati) e per una corretta rilevazioni dell’acconto 2022 la base di calcolo deve essere assunta senza tener conto della disposizione in oggetto.
     

  • Attività di noleggio occasionale:

    i soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un’imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto con durata inferiore ai 42 giorni devono comunque considerare tali proventi in maniera integrale per il calcolo dell’acconto 2022.
     

  • Soggetti sottoposti a procedure di crisi:

    i soggetti sopra indicati (art. 14, comma 3, Decreto-legge n. 18/2016) devono calcolare l’acconto con il metodo storico senza tener conto della riduzione del reddito imponibile derivante dall’esclusione dei contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti a procedure di crisi.
     

  • Titolari di obbligazioni:
    i titolari di obbligazioni (art. 13, commi 1 e 2, Decreto Legislativo n. 239/96) ai fini del calcolo dell’acconto con il metodo storico non devono tener conto del 70% dell’ammontare delle ritenute di determinate tipologie di obbligazioni scomputate per il periodo precedente.

 

Compensazioni e visto di conformità: i riflessi in materia di versamento degli acconti

In sede di versamento degli acconti 2022 il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale/orizzontale) i crediti d’imposta vantati nei confronti dell’Amministrazione finanziaria con le seguenti modalità pratiche:

 

Compensazione orizzontale

E’ stabilito nella misura massima pari a 5.000 euro il limite annuo di utilizzo dei crediti IRES / IRPEF, IRAP in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.

Nota: il limite è elevato a 20.000 euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2022 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio ISA 2021 e 2022 pari a 8,5 (in assenza del voto ISA la compensazione di importi superiori ai 5.000 euro necessita dell’apposizione in dichiarazione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato).

Si ricorda che l’utilizzo di crediti tributari per importi superiori a 5.000 euro è possibile a far data dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito a prescindere dal punteggio ISA conseguito.

 

Presentazione del modello F24

Sia i soggetti titolari di partita IVA sia i “privati” devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per la compensazione del credito nel modello F24, indipendentemente dall’importo.

 

Blocco delle compensazioni

E’ fatto divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Venerdì 25 novembre 2022