Royalties percepite da persona fisica per la concessione del marchio

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 29 novembre 2022

Lo sfruttamento economico del marchio da parte di una persona fisica mediante la concessione d'uso ad una società, costituisce una fattispecie che non ha trovato pacifica soluzione in tema di tassazione reddituale del concedente, anche se la prassi interpretativa attrae le royalties percepite dal soggetto non imprenditore nell’alveo dei redditi diversi.
Forti perplessità emergono, inoltre, circa la possibilità dell’impresa utilizzatrice di poter legittimamente dedurre dal reddito i canoni per la concessione in uso di un marchio esistente e già utilizzato dall’impresa concessionaria precedentemente all’acquisizione della licenza pluriennale.

Il marchio: ambito civilistico

royalties concessione marchioIl marchio (insieme alla ditta e all’insegna) rappresenta uno dei segni distintivi dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui emblemi, parole, suoni e forme del prodotto o della sua confezione.

Secondo quanto previsto dalla definizione civilistica dettata dall’art. 2569 codice civile, il marchio è rappresentato da quel segno distintivo avente lo scopo di contraddistinguere tra loro tutti i prodotti ed i servizi messi in commercio nel territorio dello Stato.

Trattasi di un bene immateriale che gode di una protezione illimitata nel tempo e che può essere trasferito sia a titolo definitivo, tramite cessione, sia a titolo temporaneo, tramite licenza d’uso.

La normativa civilistica consente, in virtù delle modifiche recate dal D.lgs. 4/012/1992, n. 480, la circolazione autonoma del marchio, cioè anche separatamente dall’azienda.

In tal senso il contenuto del comma 1 dell’art. 2573, codice civile secondo cui il marchio registrato può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

Tra le modalità di circolazione del segno distintivo, oltre alla cessione, è contemplata la possibilità di concessione in uso a terzi da parte del titolare.

In questo caso il licenziatario acquista il diritto di utilizzare il bene nei limiti delle clausole contrattuali, riconoscendo al concedente - sotto forma di percentuale sul fatturato dei prodotti contrassegnati dal marchio, ovvero da quote di partecipazioni agli utili – specifici corrispettivi, definiti normalmente royalties.

 

Rilevanza reddituale per la persona fisica titolare del marchio

Tra gli operatori del settore si discute sulla consistenza reddituale delle