In questi giorni l’attenzione degli addetti ai lavori è puntata sulla bozza della Legge di bilancio 2023, sicuramente ricca di norme a sostegno per i contribuenti, che appare opportuno esaminare per le scelte da compiere.
In questo nostro intervento, sulla base dell’ultima bozza in circolazione, accendiamo il faro sul provvisorio art. 39, norma che prevede il ravvedimento speciale, a condizioni di assoluto favore, rilevando altresì le normali regole per ravvedersi, così da evidenziarne le differenze.
Il ravvedimento speciale
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli 37 e 38 della bozza della Legge di Bilancio 2023 (e cioè della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e della regolarizzazione delle irregolarità formali), riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Sanzione ridotta a 1/8
Al di là della riduzione della sanzione prevista rispetto al normale ravvedimento, viene previsto – vera novità – che il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art.36-ter del DPR n. 600/73[1].
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’art.20 del DPR n. 602/73, con decorrenza dalla data d