L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al software che gestisce le modalità di cessione dei crediti derivanti da interventi edili e di efficientamento energetico, aggiornando nel contempo la piattaforma “Cessione/Accettazione” per renderla coerente e aderente alle novità normative.
La recentissima Circolare n. 33 del 2022 ha fornito indicazioni che impattano anche con la gestione operativa della piattaforma.
Superbonus e cessione dei crediti: perché la piattaforma è stata modificata
L’intervento di modifica al software che gestisce le modalità di cessione dei crediti derivanti da interventi edili e di efficientamento energetico si è reso necessario a seguito di quanto introdotto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 il quale, intervenendo sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito:
- la possibilità di effettuare dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. n. 385/1993), di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (D.lgs. n. 209/2005);
- che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (1^ cessione del credito da parte del committente dei lavori o cessione da parte del medesimo a seguito dello sconto in fattura concesso dall’impresa che li ha eseguiti) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1/5/2022, non possano formare oggetto di cessioni parziali.
A tal fine, al credito è attribuito un “codice identificativo univoco” da indicare nelle comunicazioni telematiche delle eventuali successive cessioni.
Vedremo nel prosieguo che il divieto di cessioni parziali (che caratterizza, tuttavia, solo i crediti “tracciabili”) va necessariamente interpretato, per non cadere in equivoci.
Inoltre, nel tentativo di riaprire un mercato di fatto completamente ingessato, l’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquie