Esame di un caso di definizione degli utili extra contabili anche in riferimento all’oggetto sociale svolto: ricordiamo che tali utili vengono spesso considerati dividendi in nero erogati ai soci delle società a ristretta base partecipativa.
In materia di utile extracontabile esiste una equivalenza che sembrava consolidata tra ricavo in nero/costi inesistenti/costi non documentati e attribuzione di utili extracontabili ai soci della società a ristretta base azionaria.
Tale certezza vacilla sempre più, e non poco, alla luce della recente Ordinanza della Cassazione.
Cosa si intende per utili extracontabili?
I giudici di legittimità, con riferimento ai costi, riaprono uno scenario inaspettato ai fini della qualificazione dell’utile extracontabile annoverando tra gli elementi forieri di formare base imponibile in capo ai soci anche i costi non inerenti.
Richiamando orientamenti consolidati della stessa Corte (cfr. Cassazione 17959/2012 e 17960/2012) per i giudici che hanno emesso l’Ordinanza «i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sicché quando essi siano “fittizi” o “indeducibili”, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l’indeducibilità o inesistenza di costi» arrivando ad un parallelismo tra costi inesistenti e co