I contratti di sviluppo
Segnaliamo che i contratti di sviluppo, strumento agevolativo per l’attrazione e il sostegno ai programmi di investimento produttivi, strategici e innovativi di grandi dimensioni, disciplinati dall’art. 43 del Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge 133/2008, attuato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 Agosto 2017, permettono, principalmente, il finanziamento agevolato al 20% del tasso di riferimento[1] del 75% delle spese ammissibili.
Da ciò deriva che, fatta eccezione per le medie e le grandi imprese delle regioni in transizione[2], tutto l’investimento effettuato da una impresa in una ZES può essere oggetto di agevolazioni pubbliche fiscali e finanziarie, con l’ulteriore vantaggio che in questo caso non si applicano i limiti di importo all’investimento ammissibile per il suolo aziendale e per le opere murarie previsti per i contratti di sviluppo (che sono massimo il 10% ed il 40% dell’investimento complessivo), mentre riteniamo che si debbano applicare il termine di 36 mesi dalla concessione delle agevolazioni previsto per la realizzazione dell’investimento e la norma per cui questo deve avere un import