La produzione di rifiuti speciali può giustificare una riduzione della superficie tassabile a fini Tari?
Nella determinazione della superficie tassabile ai fini TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta.
La riduzione della superficie tassabile muove dunque non dalla generica destinazione dell’immobile ad attività industriale, ma dalla specifica indicazione e dimostrazione delle aree che, all’interno dello stabilimento, producono prevalentemente rifiuti (speciali) assoggettati ad autosmaltimento.
La Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti di tassazione dei rifiuti speciali.
Il caso
Nel caso di specie, la società di riscossione per conto del Comune aveva proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza co