Tali ipotesi rappresentano percorsi sperimentali, in quanto le argomentazioni esposte sono il risultato di una delle possibili interpretazioni della normativa di riferimento e si discostano in taluni punti dai chiarimenti forniti dalla prassi. A ciò deve aggiungersi che non esistono pronunce giurisprudenziali sul tema, data la novità della materia trattata.
I presupposti del contributo a fondo perduto
L’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto contributi a fondo perduto per i titolari di partita IVA, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Il primo requisito per l’accesso al beneficio è rappresentato dalla soglia massima di ricavi o compensi. Infatti, possono usufruire dell’agevolazione solo i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.
Inoltre, i richiedenti devono possedere almeno uno fra i seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dato della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
Il contributo non spetta:
- se l’attività è cessata alla data di richiesta del contributo stesso;
- se l’attività è iniziata dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite IVA aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir;
- ai professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse previdenziali);
- ai soggetti che hanno diritto all’ottenimento delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il caso
La società Alfa S.r.l., attiva nel ramo delle costruzioni, in data 25 giugno 2020 riceveva il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”), per un importo di euro 105.000,00.
Il contributo spettante è pari al 15% della differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Nel caso di specie, poiché l’importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 risulta di 700.000,00 €, mentre l’importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020 risulta pari a zero, il contributo spettante è pari ad euro 105.000,00 (pari al 15% di 700.000,00).
CONTRIBUTO RICEVUTO SU ISTANZA del 15/06/2020 (importi in euro) |
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Fatturato aprile 2019 |
700. |