Recupero del fondo perduto da Decreto Rilancio: ipotesi difensive

di Andrea Magistrale

Pubblicato il 22 luglio 2022

In questi giorni si assiste ad una nuova fase di notifica di atti di recupero dei contributi a fondo perduto ex decreto “Rilancio”. Si analizzerà uno specifico caso, formulando delle ipotesi difensive utilizzabili anche in sede di redazione di un ricorso tributario.
Tali ipotesi rappresentano percorsi sperimentali, in quanto le argomentazioni esposte sono il risultato di una delle possibili interpretazioni della normativa di riferimento e si discostano in taluni punti dai chiarimenti forniti dalla prassi. A ciò deve aggiungersi che non esistono pronunce giurisprudenziali sul tema, data la novità della materia trattata.

I presupposti del contributo a fondo perduto

recupero contributi fondo perdutoL’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto contributi a fondo perduto per i titolari di partita IVA, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Il primo requisito per l’accesso al beneficio è rappresentato dalla soglia massima di ricavi o compensi. Infatti, possono usufruire dell’agevolazione solo i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Inoltre, i richiedenti devono possedere almeno uno fra i seguenti requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
     
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
     
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dato della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

 

Il contributo non spetta:
  • se l’attività è cessata alla data di richiesta del contributo stesso;
     
  • se l’attività è iniziata dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite IVA aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
     
  • agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir;
     
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir;
     
  • ai professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse previdenziali);
     
  • ai soggetti che hanno diritto all’ottenimento delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro;
     
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
     
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Il caso

La società Alfa S.r.l., attiva nel ramo delle costruzioni, in data 25 giugno 2020 riceveva il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”), per un importo di euro 105.000,00.

Il contributo spettante è pari al 15% della differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Nel caso di specie, poiché l’importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 risulta di 700.000,00 €, mentre l’importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020 risulta pari a zero, il contributo spettante è pari ad euro 105.000,00 (pari al 15% di 700.000,00).

CONTRIBUTO RICEVUTO SU ISTANZA del 15/06/2020 (importi in euro)

Fatturato aprile 2019

700.