Alcune prospettive sul fisco come creditore nelle crisi d'impresa.
La Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti in presenza dei quali l’Amministrazione finanziaria può procedere all’iscrizione a ruolo a titolo straordinario; anche in caso di procedura fallimentare.
Un caso di iscrizione a ruolo a titolo straordinario
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l'appello dell'ufficio, affermando, conformemente all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 13/1/2017 n. 758, che l'annullamento, anche non definitivo, in sede giurisdizionale dell'avviso di accertamento presupposto privava l'Amministrazione finanziaria del titolo per procedere alla riscossione, per carenza del suo necessario presupposto.
E questo valeva, anche in caso di fondato pericolo per la riscossione ex artt. 11 e 15-bis DPR n. 602/1973.
L’Agenzia delle Entrate denunciava quindi la violazione degli artt.11, 15 bis e 96 legge fallimentare, 88 DPR 29 settembre 1973, n.602, 33 Dlgs. 13 aprile 1999, n.112 e 68 Dlgs. 31 dicembre 1992 1 n.546.
Riepilogando i fatti di causa, la ricorrente evidenziava che:
- con sentenza del 2012 la CTP aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento;
- con sentenza