Atto di appello tributario privo di requisito formale non integra di per sè difetto di impugnazione

Nel processo tributario l’atto di appello è da ritenersi valido anche se difetti di un requisito formale che, tuttavia, non sia così rilevante da incidere e rendere illegittimo il ricorso.

Atto di appello tributario privo di requisito formale: il principio di diritto

appello nel processo tributarioLa Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 3124 del 2 febbraio 2022, ha affermato che nel processo tributario l’appello è da ritenersi valido anche se difetti di un requisito formale che, tuttavia, non è così rilevante da incidere e rendere illegittimo il ricorso.

Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno chiarito che, nel contenzioso tributario, l’atto con cui si propone l’impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, affinché si possa verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità.

 

Un caso di inammissibilità dell’appello

La quaestio iuris in esame trae origine da una pronuncia della CTR della Campania che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Salerno con cui era stata accolta l’opposizione al silenzio rifiuto all’istanza di rimborso presentata da un contribuente per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per la mancata deduzione Irap relativamente alle spese del personale dipendente ed assimilato.

I giudici di seconde cure hanno rilevato che l’appellante si era limitato a ripetere pedissequamente le ragioni poste a fondamento del ricorso di primo grado chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata senza contestare in alcun modo le ragioni poste a fondamento della decisione gravata.

Avverso predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.lgs n. 546/1992, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità (nonostante le puntuali censure proposte dall’Ufficio avverso la decisione impugnata in ordine al difetto dei presupposti del diritto al rimborso e all’intervenuta decadenza per l’annualità 2007 e 2008).

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A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Lucia Morciano

Sabato 23 luglio 2022 

 

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