Con riferimento al Superbonus 110 non si andrà nella direzione di semplificare ma in quella di effettuare controlli e verifiche sempre più rigorosi in fase di acquisto; le Entrate forniscono con un corposo documento le linee guida per gli adempimenti relativi alla cessione del credito, sempre più difficili da attuare.
L’Agenzia delle Entrate, sentiti il ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente nazionale per l’energia e l’ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riepiloga i chiarimenti forniti, tramite le proprie risposte alle istanze di interpello, negli ultimi mesi, mentre la complessa disciplina del Superbonus veniva man mano modificata dal legislatore.
L’alternativa all’utilizzo diretto del credito Superbonus
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, decreto legge 34/2020 e ss.m.ii., i soggetti che sostengono, spese per gli interventi legati al cd. superbonus 110 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:
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per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. “sconto in fattura”), di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dai…
…“fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del citato decreto Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”;
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per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare…
…“ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al