L’assenza dal lavoro per malattia trova giustificazione nel fatto che dalla stessa deriva, per il lavoratore, una incapacità lavorativa tale da rendere questo evento incompatibile con le prestazioni ordinarie di lavoro in un ben definito arco temporale.
Tale evento, al pari di altri che hanno come conseguenza l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro, è sempre più spesso oggetto di disputa tra il datore di lavoro e il lavoratore circa la durata dell’assenza e la legittimità dei controlli posti in essere dal datore di lavoro per confermare la veridicità dell’evento morboso.
Il caso: licenziamento per giusta causa di dipendente che abbia svolto attività extra lavorativa durante la malattia
La Corte di Cassazione è intervenuta in merito ad un licenziamento per giusta causa di un lavoratore dipendente dovuto all’accertamento dello svolgimento di attività extra-lavorativa a favore di terzi durante un periodo di assenza per malattia e a seguito della sua assenza alle visite di controllo medico domiciliare.
Gli Ermellini hanno annullato il licenziamento per giusta causa, con conseguente condanna alla reintegrazione del lavoratore, rilevando che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il lavoratore di prestare, durante l’assenza per malattia, altra attività.
Può quindi considerarsi legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore, il quale, in congedo per malattia, svolge attività a favore di terzi e risulta più volte assente alla visita di controllo?
La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione[1], che si è pronunciata sul caso di un lavoratore che, durante un congedo per malattia, aveva svolto attività a favore di terzi e più volte era risultato assente alla visita domiciliare.
Il lavoratore, licenziato per giusta causa, ha impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo.
Il ricorso ha trovato accoglimento da parte dei giudici della Corte d’Appello, i quali hanno ritenuto del tutto sproporzionato e palesemente illegittimo il licenziamento, evidenziando che non esiste un divieto assoluto per il lavoratore di svolgere attività anche in favore di terzi durante l’assenza per malattia, che la malattia non era affatto simulata e che il datore di lavoro non aveva provato che lo svolgimento di attività a favore di terzi avesse pregiudicato la guarigione del dipendente.