La normativa, in sostanza, ha congiunto i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, per individuare un "tertium genus" di responsabilità delle società e degli enti.
Sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (4 luglio 2001) (di seguito, Decreto), la responsabilità amministrativa della società, dipendente da reato, non aveva mai scalfito un ente, secondo lo storico motto romano che recitava “societas delinquere non potest”. Con il predetto Decreto, è sorta alla ribalta la responsabilità amministrativa dell’impresa per gli illeciti commessi dagli amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse e/o a vantaggio dello stesso Ente.
Il tentativo di porre la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 (di cui appresso), del Decreto è naufragato, dinnanzi alla Corte di Cassazione penale, sez. VI, che, con sentenza del 18 febbraio 2010, n. 27735, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 5, sollevata con riferimento all’art. 27 (la responsabilità penale è personale), della Costituzione, in quanto:
“l’ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda”.
Argomenti trattati
- La responsabilità amministrativa della Società o Ente per illeciti commesso dagli amministratori: soggetti interessati
- Reati commessi dall'amministratore e responsabilità dell’ente
- Divaricazione, dalla responsabilità dell’ente, da parte degli organi apicali
- Caratteristiche dei modelli di organizzazione e di gestione
- Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
- Autonomia delle responsabilità dell'ente
- Reati societari e reati tributari
- La dichiarazione fraudolenta dell’IVA ed il coinvolgimento della società
- Allegato A – Ipotesi di vantaggio realizzati dall’ente per l’imputazione oggettiva della responsabilità
- Allegato B – Le sanzioni a carico dell’ente per i reati societari (in vigore dal 14 aprile 2017)
- Allegato C – Le sanzioni a carico dell’ente per i reati tributari (in vigore dal 30 luglio 2020)
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La responsabilità amministrativa della società o ente per illeciti commessi dagli amministratori
Soggetti interessati
Sono tenuti ad osservare il suddetto Decreto (Art.1):
- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società anche prive di personalità giuridica;
- le associazioni anche prive di personalità giuridica.
Per ovvie motivazioni, non sono tenuti a rispettare le norme contenute nel ridetto Decreto:
- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Alcuni principi accompagnano la soggettività degli enti interessati alle disposizioni in esame (si tratta degli stessi principi che sorreggono le norme penali) (Art. 3):
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principio di legalità:
un ente è responsabile di un fatto costituente reato, se quest’ultimo è codificato tra i reati prima che l’ente commetta lo stesso fatto;
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successione di leggi nel tempo:
un fatto, prima costituente reato, che, a seguito di una successiva legge, è derubricato dalla categoria dei reati, comporta che l’ente, prima riconosciuto perseguibile per lo stesso, non può essere più ritenuto responsabile.
Qualora l’ente sia stato già condannato, a seguito della derubricazione, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
Se la legge, dal tempo in cui è stato commesso l'illecito, varia, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, a meno che non sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
Al riguardo, il Tribunale di Milano, con decreto del 3 novembre 2010, ha ritenuto che, in tema di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, l'abrogazione dell’art. 2624 codice civile, considerato quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dall’art. 25-ter, comma 1, lett. g), del Lgs. n. 231/2001, determina, in base all’art. 3, di quest’ultimo D.Lgs., il venir meno di quella responsabilità, anche in relazione all'illecito commesso dall'ente, in precedenza.
Infatti, il detto art. 3, comma 1, dispone che l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che costituisce sì ancora reato, ma in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa;
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comunque, in presenza di leggi eccezionali o temporanee, sia il principio di legalità, che le norme sulla successione di leggi nel tempo, non si applicano.
Reati commessi dall'amministratore e responsabilità dell’ente
L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (Art. 5):
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oltre che da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ente;
- da persone assoggettate alla direzione o alla vigilanza di una delle persone prima evidenziate.
A tal proposito, la Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza
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del 24 marzo 2022, n. 13218:
ha affermato che il fatto che il risparmio conseguito – grazie alla mancata adozione delle misure antinfortunistiche – sia stato minimo, rispetto alle notevoli spese che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza, non ha alcun rilievo, “se non in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro ed in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare determinate cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica”.
Detta circostanza non assume importanza, quindi, nell'ipotesi in cui il rischio sia stato valutato come possibile, da parte del datore di lavoro, mentre le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state, poi, volutamente non osservate per un lungo periodo di tempo.
Di conseguenza, non è l’entità del risparmio conseguito, a seguito dell’inosservanza delle opportune quanto prev