L’accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l’Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest’ultima una ulteriore attività accertatrice per il periodo di imposta interessato dall’accordo, che costituisce il limite oggettivo della definizione concordata fra le parti; stante la disparità delle parti e l’assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di effetti dell’accertamento con adesione, con particolare riferimento alle annualità successive a quelle oggetto di accordo.
Il caso: contestazione delle operazioni dal 2004 al 2008
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente, quale socia di una società per azioni, un avviso di accertamento per quasi tre milioni di euro.
Con tale avviso l’Ufficio aveva accertato, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (allora vigente), la realizzazione di un disegno elusivo posto in essere dalla contribuente e dagli altri soci della società, mediante una serie di operazioni, iniziate nell’anno 2004, dirette a collocare in una holding le partecipazioni detenute in detta società, utilizzando l’istituto della cessione di azioni, al posto della più lineare operazione di conferimento, al solo scopo di far emergere, in luogo della effettiva distribuzione di dividendi per gli anni dal 2005 al 2008, il ripianamento di debiti, sottraendosi così ai corrispondenti obblighi tributari.
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