L’avviso di classamento dell’immobile, per attribuzione della rendita catastale conseguente alla c.d. procedura “Docfa” impone l’obbligo di motivazione all’ufficio finanziario, tenuto ad indicare i dati oggettivi e la classe attribuita, se diversa da quella richiesta da contribuente.
Il nuovo classamento dell’immobile deve essere motivato dall’amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente di conoscere le ragioni specifiche che hanno inciso sul provvedimento di modifica anche per l’instaurarsi di un eventuale contenzioso. E’ quanto sostenuto recentemente dalla Cassazione.
In tema di classamento dell’immobile la Cassazione conferma ancora una volta il ruolo della P.A. nei rapporti intercorrenti con il contribuente, sempre improntati al principio della collaborazione, della correttezza e della buona fede, oltre che all’obbligo di fornire provvedimenti sempre motivati come previsto dall’art. 3 della legge n. 241/90, rubricato proprio “motivazione del provvedimento”.
Classamento dell’immobile: normativa di riferimento
Le norme che disciplinano il classamento dell’immobile (art. 3, comma 335, Legge n. 662/1996 e Legge n. 311/2004), sono da collegare con i principi dello Statuto del contribuente di cui all’art. 7, Legge n. 212/2000, “Chiarezza e motivazione degli attui”), le quali prescrivono che negli atti dell’amministrazione finanziaria siano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.
La revisione del classamento (categoria e classe) comporta la variazione delle rendite catastali degli immobili, mentre la categoria catastale viene attribuita in base alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive dell’unita immobiliare.
La classe viene determinata, in primis, in base al contesto urbano di ubicazione e poi con riferimento alle altre caratteristiche proprie dell’unità immobiliare non considerate per l’attribuzione della categoria.
Il procedimento di revisione parziale ex Legge n. 311/2004 è disciplinato in relazione al presupposto fattuale ossia l’esistenza di uno scostamento tra valori medi della zona considerata e le altre microzone comunali, ma soggiace alle stesse regole riguardanti la revisione del classamento di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 138/1998.
Da ciò deriva che l’atto di riclassamento, per essere congruamente motivato, deve contene