Nel caso di un’attività resa da un Comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa, poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione è esclusa dall’ambito applicativo del tributo.
Diversamente, se nello svolgimento dell’attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità, è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica, ai sensi delle disposizioni nazionali e unionali.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato alcuni rilevanti profili in tema di assoggettamento o meno ad Iva delle attività dei Comuni.
La gestione del servizio di rimozione dei veicoli
Nella specie, il Comune istante faceva presente di aver affidato ad una società, all’esito di una procedura di gara aperta, il servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi, nell’ambito del territorio dello stesso Comune, per una durata di quattro anni e con decorrenza dalla data di avvio del servizio.
Ai sensi del predetto contratto, erano oggetto di concessione:
- il servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli di ogni categoria, rimossi ai sensi delle disposizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
- il servizio di prelievo, trasporto, deposito, custodia, radiazione e demolizione dei veicoli rinvenuti sul territorio comunale in stato di abbandono;
- il servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia o spostamento dei veicoli di ogni categoria rimossi per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, etc.;
- il servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli di ogni categoria rimossi per motivi di polizia giudiziaria;
- il servizio di prelievo, trasporto e custodia di veicoli incidentati.
L’istante rappresentava che, a valle, gli importi dovuti a fronte dei servizi di cui alle lettere a), d) ed e) erano posti direttamente a carico del cittadino trasgressore o dell’avente diritto al ritiro e sarebbero stati riscossi direttamente dalla Concessionaria all’atto della restituzione del veicolo, mentre gli importi dei servizi di cui alle lettere b) e c) erano a carico dell’Amministrazione concedente, che li corrispondeva alla Concessionaria medesima.
I compensi per i servizi pagati dal Comune (di cui alle lettere b e c) sarebbero stati corrisposti a misura, a seguito di presentazione di fattura allo stesso intestata e con la partita Iva indicata, con cadenza mensile, sulla base dell’attività effettuata nel mese di riferimento.
A fronte del godimento dei descritti servizi affidati i